Nuova Riforma del Codice del Consumo
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Il Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 170, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, ha introdotto una serie di modifiche al Codice del Consumo, destinate ad applicarsi a tutti i contratti di vendita (dunque anche online) tra un consumatore e un venditore conclusi dopo il 1° gennaio 2022.
La materia che viene rivista e rinnovata dal decreto legislativo, a tratti anche significativamente, è quella della garanzia legale di conformità.
L’intero Capo I del titolo III della Parte IV del Codice del Consumo, contenente gli articoli da 128 a 134 riguardanti appunto la garanzia legale di conformità, è sostituito dai nuovi articoli da 128 a 135 septies.
In ossequio all’obbligo principale del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, i requisiti per la conformità dei beni rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalle norme previgenti, seppur con una più espressa distinzione tra requisiti soggettivi e oggettivi.
Anche le disposizioni relative ai rimedi previsti per i consumatori in caso di difetto di conformità, che saranno contenute nei nuovi articoli 135 bis, 135 ter e 135 quater, rimangono sostanzialmente invariate rispetto alle corrispondenti disposizioni del precedente art. 130 del Codice del Consumo.
Il consumatore ha dunque diritto:
Tuttavia, viene espressamente previsto che il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi relativi alla garanzia.
Rimangono ugualmente invariati i termini di durata della garanzia legale e di prescrizione dell’azione del consumatore: il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna, o che si manifesti entro due anni dalla consegna. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
Tuttavia, una novità considerevole è rappresentata dall’eliminazione dell’obbligo per il consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta. È interessante osservare che la Direttiva UE 2019/771 lasciava liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre il termine di decadenza di almeno due mesi, ma è stato proprio il Legislatore nostrano, forse con l’intento di uniformarsi a quanto già previsto da altri Stati membri, ad eliminare detto termine.
Da rilevare, poi, un’altra importante novità: finora, l’art. 132 del Codice del Consumo prevedeva che il difetto di conformità che si manifestasse entro il termine di sei mesi dalla consegna, si presumesse esistente già a tale data. Ebbene, il nuovo art. 135 del Codice del Consumo estende invece tale termine di presunzione ad un anno dalla consegna. Tuttavia, anche nel nuovo articolo rimane la precisazione che tale presunzione operi “a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Anche in tal caso, quindi, non parrebbe trattarsi di una presunzione, per così dire, “assoluta”, ma pur sempre mitigata dalla possibilità per il venditore di far valere la natura peculiare del prodotto e dello stesso difetto di conformità lamentato (a maggior ragione, si potrebbe anche obbiettare, ad un anno dalla consegna).
Il Legislatore europeo, e conseguentemente quello italiano, hanno poi inteso dare rilevanza, attraverso la previsione di specifiche disposizioni, alla fornitura di beni e servizi digitali, sempre nell’ambito delle norme concernenti la garanzia per il consumatore.
Per tali beni, oltre ai requisiti già valevoli per altri ambiti merceologici, si stabilisce che il venditore è tenuto ad informare il consumatore degli aggiornamenti necessari per mantenerli conformi, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali e della natura del contratto. Oppure, se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, si prevede che la fornitura di aggiornamenti necessari debba avvenire per almeno un periodo di due anni e, ad ogni modo, in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale (Vedasi nuovo art. 130).
La riforma portata dal Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 170, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, pur non rappresentando uno stravolgimento delle norme dettate in materia di garanzia legale per i consumatori, pone alcune novità che dovranno senz’altro essere valutate nella loro portata, anche alla luce della giurisprudenza e dei provvedimenti delle competenti Autorità (in particolare AGCM) che inevitabilmente interverranno nel corso del tempo.
Quel che è certo è che fin da subito (come si è detto, le nuove norme sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2022) gli operatori del settore, inclusi i venditori online, devono adeguarsi alle novità, nel caso anche aggiornando quanto disposto in materia nelle condizioni di vendita dei loro negozi online.
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