STATUTO
  (Febbraio 2018)
  STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO
  ELETTRONICO
  DENOMINAZIONE - DURATA -
SCOPO
SOCI
ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO -
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
BILANCIO - SEDE – SCIOGLIMENTO -
FORO COMPETENTE
 
  DENOMINAZIONE -
  DURATA - SCOPO
  Art.1
               
  DENOMINAZIONE E DURATA
E’ costituita una Associazione libera ai sensi dell’art. 36
Cod. Civ. denominata: 
Associazione Italiana Commercio
Elettronico in forma abbreviata 
AICEL.
Essa è retta dal presente Statuto, dalle delibere degli organi
interni e dalle vigenti norme di Legge in materia. Essa ha durata
illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato
dall’assemblea con le maggioranze di cui in seguito.
  Art.2
               
  SCOPI
Gli scopi dell’Associazione sono:
  - Lo svolgimento di iniziative atte a potenziare l’attività e
  l’immagine del Commercio Elettronico (e-commerce), promuovendone
  la crescita, l’evoluzione e l’efficienza. L'Associazione persegue
  queste finalità attraverso l’informazione, il dialogo ed il
  sostegno, senza tralasciare l’importanza di elevati standard
  qualitativi e l’attenzione sulle nuove chiavi digitali. Le sue
  principali attività si esplicano in vari settori, dalla
  formazione al sostegno del merchant su ogni settore del commercio
  elettronico agendo su due livelli: all’esterno, nelle relazioni
  con le autorità istituzionali, media e realtà produttive sulle
  tematiche di interesse per il commercio elettronico; all’interno,
  con interventi a carattere formativo per gli aggiornamenti
  normativi e per la promozione degli strumenti digitali.
  
- L’attuazione di iniziative atte a potenziare il mercato del
  lavoro attraverso il commercio elettronico che ne è sua forma
  esponenziale di crescita.
  
- La tutela dei diritti dei consumatori, instaurando un dialogo
  fattivo e costruttivo per incrementare una dialettica fra le
  parti in un clima di pacifico e costruttivo confronto,
  accogliendone le istanze e le segnalazioni per la creazione delle
  migliori condizioni di condivisione e di crescita in un’ottica di
  promozione sociale.
  
- Lo sviluppo della responsabilità sociale tra le
  organizzazioni pubbliche o private (società, aziende, imprese,
  istituzioni), i consumatori e i cittadini in ordine ai principi
  etici ed economici dell'impresa rispetto ai diritti nazionali e
  comunitari in materia del lavoro, concorrenza, rispetto degli
  equilibri di mercato, per il rispetto delle norme sulla
  trasparenza, l'equità, la correttezza e la rimozione di qualsiasi
  forma di discriminazione.
  
- Lo studio dei problemi economici, amministrativi, fiscali e
  sindacali comuni a tutti gli aderenti, ed ai gruppi settoriali
  fra gli aderenti, nonché la relativa assistenza nell’indicarne e
  promuoverne la soluzione.
  
- L'assistenza e la tutela degli interessi dei propri
  associati, singolarmente e nel loro complesso, nelle loro
  funzioni di commercio elettronico.
  
- La difesa degli interessi comuni ai suoi associati nei
  confronti delle Autorità centrali, periferiche e locali.
  
- Informare e formare gli interlocutori sul corretto
  significato di attività e-commerce, sugli obblighi e le pratiche
  ad essa legate, sui diritti dei merchant e dei consumatori.
  
Gli scopi sopra indicati potranno essere perseguiti anche
mediante l’assunzione di partecipazioni in società di capitali.
L’Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di svolgere
attività diversa da quelle indicate, salvo attività ad esse
connesse o strumentali.
  Art.3
               
  ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
L’Associazione può aderire, per il raggiungimento degli scopi
suddetti, ad organizzazioni locali, pubbliche o private, nazionali
ed internazionali aventi scopi affini.
  Art.4
               
  PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
  - dalle quote associative e dai contributi dei soci;
  - dai contributi dei privati;
  - dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  – dai contributi di organismi internazionali;
  - da donazioni e lasciti testamentari;
  - da rimborsi derivanti da convenzioni.
  Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  - dalle quote associative;
  - dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o
  partecipazione ad esse;
  - da rendite di beni mobili o immobili pervenuti
  all’organizzazione a qualunque titolo;
  - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
  sociale
  
    SOCI
  
  
    Art.5
                 
    SOCI
  
Sono previste quattro categorie di Soci: i Soci Fondatori, i
  Soci Ordinari, i Soci Aderenti, i Soci Onorari ed i Soci
  Sostenitori.
  Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini
  dell'associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito
  alla sua costituzione nell’anno 2006. Nella fattispecie, si
  intendono Soci Fondatori solo coloro che hanno firmato e
  sottoscritto l'Atto costitutivo della presente associazione. Ove
  non diversamente previsto, ai soci Fondatori si applicano le
  stesse regole previste per i Soci Ordinari.
  Possono far parte dell’Associazione come Soci Ordinari le Società
  o Ditte individuali regolarmente costituite che svolgono
  professionalmente una attività di Commercio Elettronico
  (e-commerce), che viene definito come un sistema distributivo a
  distanza nel quale l’uso della rete internet e di softwares
  denominati ‘carrello elettronico’ costituiscono gli elementi
  principali per concludere le operazioni di compra-vendita di
  beni, la prestazione di servizi o di contenuti digitali
  scaricabili.
  Possono far parte dell’Associazione come Soci Aderenti le Società
  o Ditte individuali che forniscono o possono fornire materiali o
  servizi ai Soci Ordinari.
  Possono far parte dell’Associazione come Soci Onorari gli Enti
  Pubblici o Privati o le persone fisiche che, per la loro
  attività, abbiano apportato o possano apportare un valido
  contributo per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
  Sono soci sostenitori gli Enti Pubblici e Privati e le Persone
  fisiche che, per la loro attività, divulgano e sostengono o
  possano divulgare e sostenere le attività ed i principi
  dell’Associazione.
  
    Art.6
                 
    AMMISSIONE DEI SOCI
  
L’ammissione a Socio avviene su delibera del Consiglio
  Direttivo con le modalità da questo definite.
  Il Consiglio Direttivo prenderà in considerazione solamente le
  domande di ammissione accompagnate da:
  - documentazione atta a dimostrare che il richiedente appartiene
  ad una delle categorie di cui all’ Art.5  ;
  - deposito della quota prevista all’ Art.9  
  L’ammissione del Socio, sia esso Ordinario o Aderente, è
  subordinata all’accettazione da parte dello stesso del presente
  Statuto.
  Qualora il candidato Socio Ordinario non abbia in precedenza
  svolto un’attività di e-commerce per un tempo sufficientemente
  lungo per permettere al Consiglio Direttivo di valutarla, si
  procederà ad un’ammissione provvisoria per un periodo di un anno,
  durante il quale il Socio, pur usufruendo dei servizi
  dell’Associazione, non avrà diritto di voto in assemblea e nelle
  Commissioni di studio.
  
    Art.7
                 
    DECADENZA DEI SOCI
  
Cessa di far parte dell’Associazione:
  A) Il Socio che cessa l’attività commerciale, o che non eserciti
  un’attività di e-commerce per più di 1 anno secondo quanto
  accertato dal Consiglio Direttivo;
  B) il Socio caduto in una procedura concorsuale;
  C) il Socio che per gravi motivi, venga dichiarato decaduto dal
  Consiglio Direttivo con voto favorevole di 2/3 dei suoi Membri;
  D) il Socio dimissionario o receduto;
  E) il Socio che non abbia provveduto al versamento della quota o
  dei contributi di cui all’ Art.9 secondo quanto deciso dal
  Consiglio Direttivo.
  F) Il socio che non sia in regola con gli obblighi derivanti dal
  presente Statuto, dal Codice Etico, da ogni codice di condotta o
  direttiva adottata dal Consiglio Direttivo;
  G) Il socio che non soddisfi i requisiti di partecipazione
  all’Associazione o che attui comportamenti che ne siano
  palesemente in contrasto.
  
    Art.8
                 
    CONTRIBUTO IN CASO DI DECADENZA
  
Il Socio Ordinario che cessa di far parte dell’Associazione
  per motivi di cui all’Art.7 lettera (d), (e) sarà tenuto a
  versare la quota ed il contributo di gestione di cui alla lettera
  (a) e (b) dell’Art.9 per l’esercizio in corso alla data di
  cessazione.
  
    Art.9
                 
    QUOTE ASSOCIATIVE
  
Ogni Socio Ordinario è tenuto a versare annualmente una
  quota determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo in base
  al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.
  Ogni Socio Aderente è tenuto esclusivamente al pagamento di una
  quota fissa annuale che viene determinata dal Consiglio
  Direttivo.
  I Soci Onorari ed i Soci Sostenitori sono esenti dal pagamento di
  quote e contributi.
  La quota annuale è dovuta a prescindere dalla data di ammissione
  a socio. E’ facoltà del Consiglio Direttivo fissare una quota
  fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione.
  
    Art.10
             PROGETTI
    SPECIALI
  
Il Consiglio Direttivo può approvare la gestione da parte
  dell’AICEL di progetti che interessano una parte soltanto dei
  Soci, purché finanziati dai Soci interessati e purché si tratti
  di progetti conformi all’attività istituzionale dell’Associazione
  
    Art.11
             LIBRO SOCI
  
Il libro Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, deve
  indicare il nome o la ragione sociale o denominazione di ciascun
  Socio, l’indirizzo e la mail o l’indirizzo PEC, la categoria di
  appartenenza, la data di ammissione e di cessazione.
  
    ASSEMBLEA -
    CONSIGLIO DIRETTIVO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
  
  
    Art.12
             ORGANI
    DELL’ASSOCIAZIONE
  
Sono organi dell’Associazione:
  A) l’Assemblea dei Soci;
  B) il Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile, che
  viene fissato dall’assemblea all’atto della nomina, da 3 a 11
  membri;
  C) il Collegio dei Probiviri, composto da 3 Membri;
  D) il Comitato Scientifico
  
    Art.13
             ASSEMBLEA DEI
    SOCI
  
L’Assemblea Ordinaria dei Soci:
  A) approva il bilancio preventivo;
  B) approva il bilancio consuntivo;
  C) elegge il Consiglio Direttivo per la durata di tre esercizi
  previa determinazione del numero dei suoi componenti;
  D) elegge il Collegio dei Probiviri, scelti anche tra i non Soci,
  per la durata di tre esercizi;
  E) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal
  Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge
  o per Statuto.
  L’Assemblea Straordinaria dei Soci:
  A) approva le modifiche dello Statuto
  B) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e ne determina
  le modalità nominando uno o più liquidatori e definendone i
  poteri.
  
    Art.14
             CONVOCAZIONE
    DELL’ASSEMBLEA
  
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio
  Direttivo almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura
  dell’esercizio sociale.
  
    Art.15
             VOTI
  
Ogni Socio Ordinario e Aderente che sia iscritto sul libro
  soci da almeno sei mesi ha diritto ad 1 voto. Non hanno diritto
  al voto i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori. I Soci Onorari ed i
  Soci Sostenitori hanno diritto come i Soci Ordinari ed Aderenti
  di fruire dei servizi dell’Associazione. Il diritto di voto è
  sospeso nei confronti del Socio inadempiente all’obbligo di
  pagamento delle quote associative previste dall’ Art.9 .
  
    Art.16
             FORMALITA’
    DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
  
L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente
  l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e
  l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve
  essere pubblicato nel sito web dell’associazione almeno otto
  giorni prima dell’adunanza.
  
    Art.17
             COSTITUZIONE
    DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
  
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita
  con la presenza di tanti Soci ammessi in via definitiva da almeno
  sei mesi, che rappresentano il cinquantuno per cento dei soci di
  cui all’Art.15 . Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può
  essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non
  può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In
  seconda convocazione l’Assemblea delibera sugli oggetti che
  avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto
  favorevole della metà più uno dei soci presenti, qualunque sia il
  numero dei soci presenti. Ciascun socio può farsi rappresentare
  in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun
  socio può ricevere sino ad un massimo di cinque deleghe. É
  legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga in più
  luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e
  video), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i
  principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in
  particolare: 1) dovrà essere consentito al presidente
  dell'assemblea, anche per mezzo del suo ufficio di presidenza,
  di: - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - regolare lo svolgimento dell'adunanza; - constatare e
  proclamare i risultati delle votazioni; 2) dovrà essere
  consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
  assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) dovrà essere
  consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
  alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  4) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi
  audio-video collegati a cura della società nei quali gli
  intervenuti potranno confluire. In ogni caso la riunione si
  considera svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il
  soggetto verbalizzante. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
  del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente più
  anziano; in mancanza anche dei Vice-Presidenti, l’Assemblea
  nomina il proprio Presidente. L’Assemblea nomina anche il
  Segretario. Il Consiglio Direttivo può disporre che l’intervento
  in assemblea avvenga con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione
  ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via
  elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio
  che partecipa e vota. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più
  luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle
  seguenti condizioni: - che sia consentito al Presidente
  dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli
  intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
  proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al
  soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
  assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli
  intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
  sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere
  o trasmettere documenti.
  
    Art.18
             CONSIGLIO
    DIRETTIVO
  
Il Socio Fondatore, salva espressa rinuncia da rinnovarsi di
  volta in volta all’atto del rinnovo delle cariche da parte
  dell’Assemblea, è di diritto membro del Consiglio Direttivo. Può
  essere nominato Membro del Consiglio Direttivo solo un
  Amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società,
  o il Direttore Generale della Società o il titolare dell’Impresa
  individuale aderenti all’Associazione come Soci Ordinari.
  Possono essere nominati Membri del Consiglio Direttivo anche
  persone fisiche non socie che possano dare un particolare impulso
  all’attività associativa. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i
  poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
  espressamente riservati all’Assemblea sia Ordinaria che
  Straordinaria dal presente Statuto. Esso redige, per sottoporlo
  all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, il bilancio
  preventivo e quello consuntivo. Il Consiglio Direttivo elegge il
  Presidente al quale spetta la rappresentanza legale
  dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Previa
  determinazione del loro numero, elegge altresì uno o più
  Vice-Presidenti, ai quali spetta la rappresentanza legale
  dell’Associazione nei confronti di terzi in via disgiunta in di
  delega da parte del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consiglio
  Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un
  Vice-Presidente, o di due Membri del Consiglio Direttivo stesso,
  da inviarsi a ciascun Membro del Consiglio Direttivo almeno otto
  giorni prima del giorno fissato per la riunione. Il Consiglio
  Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza
  dal Vice-Presidente più anziano. Per la validità delle
  deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed
  il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri. Il
  Consiglio Direttivo può riunirsi anche con l’ausilio di mezzi di
  telecomunicazione o videoconferenza e l’espressione del voto può
  avvenire anche in via elettronica, purché sia possibile
  verificare l’identità del membro che partecipa e vota. Nei
  rapporti interni tra i membri del Consiglio Direttivo le
  obbligazioni, assunte dal Presidente o dal Vice-Presidente nei
  confronti dei terzi in conformità alle deliberazioni del
  Comitato, si dividono tra i Membri stessi in parti uguali salvo
  per quei Membri che abbiano fatto annotare senza ritardo il
  proprio dissenso sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo,
  tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio
  Direttivo nomina un Segretario, anche all’infuori dei suoi
  Membri. In ogni caso in cui vengano a mancare uno o più Membri
  durante il periodo di nomina, il Consiglio Direttivo può
  procedere alla loro sostituzione per cooptazione. I Membri così
  nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene
  meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono
  convocare l’Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei
  mancanti.
  
    Art.19
             EMOLUMENTI
  
Ai Membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle
  spese vive effettivamente sopportate per l’adempimento del
  mandato, un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio
  Direttivo oltre ad una indennità di carica da fissarsi in sede
  d’Assemblea che ha provveduto alla nomina del Consiglio
  Direttivo.
  
    Art.20
             COLLEGIO DEI
    PROBIVIRI
  
Il Collegio dei Probiviri si riunisce per la prima volta
  entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del Membro
  più anziano per età per procedere alla nomina del Presidente. Le
  successive convocazioni sono fatte dal Consiglio Direttivo per
  definire le questioni conflittuali che riguardano i soci tra loro
  ed i soci nei confronti della società e/o il suo Consiglio
  Direttivo. La loro decisione è inappellabile. Spetta al Collegio
  del Probiviri un compenso in proporzione delle ore di lavoro
  dallo stesso svolte. Nel caso in cui venga a mancare un Membro si
  provvede alla sua sostituzione per cooptazione da parte del
  Consiglio Direttivo. Il membro cooptato resterà in carica sino
  alla prossima assemblea.
  
    Art.21
             COMITATO
    SCIENTIFICO
  
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico,
  a carattere consultivo, composto da almeno tre membri che durerà
  in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha
  eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere
  anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed
  esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico ha un
  suo coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
  Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni
  ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in
  ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri
  del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del
  Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure
  su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.
  
    BILANCIO - SEDE
    – SCIOGLIMENTO - FORO COMPETENTE
  
  
    Art.22
             ESERCIZIO
    SOCIALE
  
L’esercizio dell’Associazione si chiude ogni anno al 31
  dicembre ed il relativo bilancio deve essere approvato entro il
  30 giugno dell’anno successivo.
  
    Art.23
             SEDE
  
L’Associazione ha sede in Via F. Lana 5, Flero (BS).
  
    Art.24
             SCIOGLIMENTO
  
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi
  dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. dall’assemblea, la quale
  provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in
  ordine alla devoluzione del patrimonio.
  
    Art.25
             FORO
    COMPETENTE
  
L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione
  automatica di tutte le clausole del presente Statuto. Per
  qualsiasi controversia, escluse le controversie tra soci e tra
  questi e la società ed il suo Consiglio Direttivo, è competente
  il Foro di Brescia.      
  Approvato dall’Assemblea costituente del 26 settembre
  2007.
  Modificato dall’Assemblea Generale del 20 febbraio 2018.