Diritto Recesso e le spese di trasporto
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La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 15 aprile 2010 emessa nella causa C-511/08 ha risolto un dubbio interpretativo riguardante la direttiva Europea 97/7/CE trasfusa in Italia nel Codice del Consumo ( D.Lgs.206 del 2005).
Tale sentenza ha una valenza importantissima per l’attività quotidiana dei merchant.
La vicenda che ha portato alla decisione della Corte era la seguente: una società tedesca specializzata nella vendita per corrispondenza prevedeva, nelle proprie condizioni generali di contratto, che le spese “originarie” di consegna del bene al consumatore rimanessero acquisite al venditore in caso di recesso del consumatore. Un’associazione di consumatori aveva dunque promosso contro detta azienda una causa diretta ad ottenere la modifica delle condizioni contrattuali di modo che al consumatore, in caso di recesso, fossero restituite, oltre al costo del bene, anche le spese sostenute per la spedizione. La Corte tedesca, non essendo chiaro sul punto il dettato della direttiva europea dalla quale sono scaturite le normative dei singoli Stati a tutela dei consumatori, ha sottoposto la questione alla Corte di Giustizia della Ue.
Quest’ultima ha dunque dovuto pronunciarsi sul seguente quesito: secondo la direttiva europea è consentito alle normative nazionali addebitare al consumatore le spese “originarie” di consegna dei beni quando è esercitato il diritto di recesso?
Ebbene, la Corte di Giustizia ha fondato la propria decisione sull’articolo della direttiva europea che tratta la questione ( art.6 n.1 e n. 2 direttiva 97/7) il quale prevede che “il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente” e che “ le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente”.
Ha dunque chiarito che in capo al venditore sussiste un obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento delle stesse.
Quindi non può essere svolta una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna: il merchant deve restituire tutte le somme versategli dal consumatore.
Infatti, ritengono i giudici europei, lo scopo della direttiva è quello di evitare che il consumatore sia dissuaso dall’esercitare il suo diritto recesso. E per il consumatore dover sostenere, oltre alle spese di restituzione al venditore-mittente, anche quelle di consegna “originarie”, potrebbe rendere antieconomico l’esercizio del diritto di recesso e dunque scoraggiarlo dall’esercitarlo.
Rimane, invece, pacifico, che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma, attenzione, solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto.
Concludendo, il merchant, in caso di recesso del consumatore, dovrà provvedere a restituirgli tutte le somme che ha ricevuto: prezzo del bene e spese di consegna. Dovrà, poi, non dimenticarsi di inserire nelle clausole contrattuali l’obbligo a carico esclusivo del consumatore di sostenere le spese di restituzione del bene al mittente in caso di recesso.
Avvocato Cristina Rodondi – Consulente AICEL
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