Come Fare per Rispettare l’Obbligo di Indicare la Piattaforma europea ODR
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Il Regolamento Europeo n.524/2013 ha previsto un sistema di risoluzione di controversie on-line (c.d. ODR , On-line Dispute Resolution) con l’obiettivo di risolvere tutte le controversie, nazionali e transfrontaliere, relative ai contratti di vendita effettuati on-line tra professionisti e consumatori (c.d. B2C) stabiliti nell’Unione Europea.
Il nuovo sistema, concepito dalla normativa come di facile utilizzo, efficiente ed a basso costo, è operativo dal 15/2/2016 ed è raggiungibile al sito https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.
L’obiettivo principale dichiarato da tale regolamento è che lo strumento venga massimamente diffuso e portato a conoscenza dei consumatori e per fare ciò tutti i professionisti che effettuano vendita a distanza a consumatori hanno l'obbligo di dare visibilità a tale procedura nelle proprie condizioni di vendita ed in generale nel proprio e-store.
Ma come fare? Per poter dare visibilità a questa procedura di risoluzione dispute, è necessario che il merchant inserisca nelle proprie condizioni commerciali una periodo simile a quello sottostante:
La società xxxyyyy informa l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show ; attraverso la piattaforma ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.
Dopo aver effettuato tale adempimento è lecito chiedersi se sia obbligatorio poi sottostare a tale procedura conciliativa. La risposta è no!
Oltre l’obbligo di menzione non esistono ulteriori vincoli per il professionista che sarà perciò libero di prendere le proprie determinazioni nell’eventuale sede di contrasto con un consumatore.
Per lo spirito della stessa normativa, che al punto 17 invita gli stati ad incoraggiare il dialogo fra le parti, ti ricordiamo che Aicel è voce ed espressione dei propri associati e, in caso di reclami, può contribuire ad instaurare un dialogo per una veloce e soddisfacente soluzione pattizia.
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