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- Recupero Carrello e Privacy: cosa dice il Garante sulla possibilità di inviare email ai clienti

Con il provvedimento n. 10084158 del 22 febbraio 2024, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha fatto chiarezza su un tema di grande interesse per gli operatori e-commerce: la possibilità di inviare comunicazioni agli utenti che hanno abbandonato il carrello senza completare l’acquisto, la cosiddetta email di "recupero carrello".
L’istruttoria nasce da una verifica nei confronti di un merchant che inviava sistematicamente messaggi automatici agli utenti che avevano inserito prodotti nel carrello ma non avevano completato l’ordine, sostenendo di farlo sulla base del proprio legittimo interesse.
Dall’analisi condotta, l’Autorità ha stabilito che:
✅ Il legittimo interesse del titolare può essere considerato una base giuridica valida per inviare un’unica comunicazione volta a ricordare al cliente l’esistenza di un carrello abbandonato.
⛔️ Tuttavia, il Garante ha chiarito che non è lecito effettuare invii sistematici e ripetuti di tali comunicazioni, che diverrebbero vere e proprie attività promozionali, soggette al consenso preventivo dell’utente.
L’email di recupero carrello è quindi ammessa solo a precise condizioni:
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