Obbligo di Etichettatura ambientale per imballaggi
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A partire dal 1 gennaio 2023 (in seguito alla proroga contenuta nella Legge n. 15/2022 che lo sposta di un anno) anche nel nostro Paese entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi, come disposto dal decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.
Questo decreto, che va a recepire la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Stando a quanto stabilito dal legislatore i prodotti immessi sul mercato italiano prima del 1 gennaio 2023 potranno continuare a essere venduti anche dopo questa data senza l’etichettatura ambientale, mentre, tutti i prodotti immessi sul mercato dopo il 1 gennaio 2023 necessiteranno dell’etichettatura ambientale così composta, pena il blocco della circolazione dei propri prodotti e una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro:
A questo punto gli scenari che si profilano si differenziano a seconda del circuito di destinazione degli imballaggi:
Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.
Es. La tua azienda utilizza scatole in cartone per il trasporto merci. Sulla scatola dovrà essere necessariamente indicato il Codice alfanumerico, in questo caso PAP 20, a cui sarai libero di aggiungere la tipologia di imballaggio (Scatola), le indicazioni per la raccolta (Raccolta Carta) e i consigli per una raccolta efficiente (Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della scatola ecc.).
A seconda della tipologia di imballaggio utilizzato, la norma prevede tre casistiche differenti:
Per componente separabile manualmente si intende che l’utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili. Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, le informazioni che devono necessariamente essere riportate sono:
Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta ambientale riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.
Es. La tua azienda commercializza prodotti venduti all’interno di una confezione in carta. La confezione dovrà riportare il Codice alfanumerico PAP 20 e le indicazioni per la raccolta Raccolta Carta. È buona prassi specificare anche la tipologia di imballaggio, in questo caso Scatola, e invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio comune.
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